Nuovo DPCM, le differenze con la versione del 13 ottobre 2020

Cosa cambia rispetto al testo emanato la scorsa settimana per eventi, manifestazioni, sagre e fiere

Solo qualche giorno fa il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, aveva firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, esattamente il 13 ottobre 2020. Ora il testo del nuovo DPCM, appena emanato, si differenzia dal precedente per quanto riguarda l'ambito di fiere, manifestazioni, sagre ed eventi, in maniera sostanziale.

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le differenze:

Il DPCM del 13 ottobre 2020 all'Articolo 1, sezione n, recitava:

"n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e  all'aperto.  Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose  sono  consentite con  la  partecipazione  massima  di  30  persone  nel  rispetto  dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle  abitazioni private, e' fortemente raccomandato  di  evitare  feste,  nonche'  di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi,  previa adozione di Protocolli validati dal Comitato  tecnico-scientifico  di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure  organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la  distanza interpersonale di almeno un metro; "

ora il testo del nuovo DPCM, invece recita così:

"n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e  all'aperto.  Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose  sono  consentite con  la  partecipazione  massima  di  30  persone  nel  rispetto  dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle  abitazioni private, e' fortemente raccomandato  di  evitare  feste,  nonche'  di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; "

ed inoltre viene aggiunta una sezione n bis:
"n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;"

Come si può notare, la differenza principale è nel testo che abbiamo sottolineato, nel quale si evince, in sostanza, che le sagre e le fiere (se non a carattere nazionale ed internazionale) sono vietate.

Ora la domanda che probabilmente in molti si stanno facendo è: chi decide se una fiera o una sagra sia o non sia di carattere nazionale ed internazionale? Speriamo di avere risposte chiarificatrici a breve

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